Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dal comma 1 della disposizione censurata le parole "nonché le zone ove collocare le nuove farmacie"- Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici. Le suddette disposizioni provinciali, infatti, modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. Ne deriva la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. In particolare, le norme impugnate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.