Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione - Attribuzione alla Giunta provinciale del compito di determinare i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che individua i requisiti medesimi - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari" - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991. Tale disposizione statale - che reca: «Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande» - costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, perché «risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome». La disposizione censurata, nel rimettere alla Giunta provinciale la disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, stabilendo che la Giunta stessa determini, tra i vari aspetti, «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», consente all'organo provinciale di formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti dalla predetta norma statale.
- Per il principio secondo cui anche le Province autonome sono tenute al rispetto dei principio fondamentale della legislazione in materia di tutela della salute, che rispondono alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale: sentenza n. 352 del 1992 e sentenze n. 231 del 2012 e n. 448 del 2006.