Sentenza 255/2013 (ECLI:IT:COST:2013:255)
Massima numero 37418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/10/2013;  Decisione del  23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37413  37414  37415  37416  37417


Titolo
Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Previsione che, fatte salve le norme penali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che riserva allo Stato la disciplina relativa ai medicinali quali prodotti industriali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "di specialità medicinali e"- Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 13, comma 2, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e». La censurata disposizione provinciale - che reca: «Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro» - contrasta con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006, in base al quale «Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro». Il parametro interposto invocato risulta violato nella parte in cui la norma censurata sanziona la vendita o la messa in commercio «di specialità medicinali». Queste ultime, infatti, a differenza dei preparati galenici, rientrano nell'ambito di applicazione della norma di principio invocata, trattandosi di prodotti industriali e, in quanto tali, soggetti all'applicazione delle norme e delle sanzioni del d.lgs. n. 219 del 2006, in virtù dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs. Infatti, alla legge regionale e provinciale «non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale», perché in tal modo si verifica «un'indebita ingerenza in un settore, [...], costituente principio fondamentale della materia».

- Per il principio secondo cui alla legge regionale e provinciale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale: sentenze n. 98 e 18 del 2013 e n. 271 del 2009.

- Per l'indirizzo in base al quale l'eventuale ripetizione di quanto già stabilito da una legge statale da parte di un legge regionale o provinciale determina una indebita ingerenza della Regione o della Provincia in un settore e conseguentemente una violazione del corrispondente principio fondamentale della materia dettato dal legislatore statale: sentenza n. 153 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  11/10/2012  n. 16  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

Altri parametri e norme interposte