Sentenza 256/2013 (ECLI:IT:COST:2013:256)
Massima numero 37419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:
37420
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 Cost., in quanto esclude l'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto in via transitoria dall'art 35 del d.l. n. 1 del 2012 relativamente alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. Invero, le istituzioni scolastiche educative non sono menzionate nella citata norma statale invocata quale parametro interposto e sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica solo successivamente con l'art. 7 del d.l. n. 95 del 2012, che fa esclusivo riferimento alle istituzioni statali.
E' inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 Cost., in quanto esclude l'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto in via transitoria dall'art 35 del d.l. n. 1 del 2012 relativamente alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. Invero, le istituzioni scolastiche educative non sono menzionate nella citata norma statale invocata quale parametro interposto e sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica solo successivamente con l'art. 7 del d.l. n. 95 del 2012, che fa esclusivo riferimento alle istituzioni statali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
21/11/2012
n. 30
art. 2
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte