Sentenza 256/2013 (ECLI:IT:COST:2013:256)
Massima numero 37420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:
37419
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», in quanto la disposizione denunciata, sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», in quanto la disposizione denunciata, sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 311 del 2012 e n. 334 del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
21/11/2012
n. 30
art. 2
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte