Sentenza 256/2013 (ECLI:IT:COST:2013:256)
Massima numero 37420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/10/2013;  Decisione del  23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37419


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», in quanto la disposizione denunciata, sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 311 del 2012 e n. 334 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  21/11/2012  n. 30  art. 2  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte