Processo amministrativo - Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi - Previsione che "nelle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale" - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (come modificato ed integrato dagli artt. 17 del d.l. n. 98 del 2011 e 6-bis del d.l. n. 158 del 2012), impugnato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede che nelle Regioni già commissariate, in quanto sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2013, che siano estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito in danno delle predette aziende e che cessino altresì i doveri di custodia sulle somme pignorate con obbligo per i custodi di renderle, senza previa pronunzia giurisdizionale, disponibili per il pagamento dei debiti riconosciuti e per l'espletamento delle funzioni istituzionali delle predette aziende. Infatti, la sentenza n. 186 del 2013, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, v. la citata sentenza n. 186/2013.