Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Consiglio regionale - Riduzione dei consiglieri pugliesi da settanta a sessanta - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della deliberazione statutaria che ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri da settanta a cinquanta - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011 - dell'art. 1 della delibera statutaria della Regione Puglia 11 maggio 2012, n. 86, che riduce il numero dei consiglieri regionali pugliesi da settanta a sessanta. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso (successiva alla deliberazione statutaria n. 125 del 2012 che ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri da sessanta a cinquanta) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, v. le citate ordinanze nn. 302/2012, 283/2012, 282/2012 e 29/2012.