Sentenza 259/2013 (ECLI:IT:COST:2013:259)
Massima numero 37424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  04/11/2013;  Decisione del  04/11/2013
Deposito del 07/11/2013; Pubblicazione in G. U. 13/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37425  37426


Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Disposizione avente uno scopo indennitario o risarcitorio, estraneo alla materia dei contratti pubblici - Difetto di motivazione - Inconferenza del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità della questione in parte qua .

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese, nella norma stessa indicate, posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La disposizione, avendo la finalità di porre in essere interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, persegue uno scopo indennitario o risarcitorio e, pertanto, estraneo alla materia dei contratti pubblici. Il ricorso trascura del tutto i suddetti profili, non argomenta in alcun modo in ordine ai finanziamenti pubblici ed alla loro natura giuridica, ma tratta soltanto della disciplina dei contratti pubblici richiamando l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, al cui ambito applicativo, però, i finanziamenti pubblici restano estranei. Ne deriva che l'impugnazione si rivela priva di supporto argomentativo, mentre il parametro costituzionale evocato non risulta pertinente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  19/10/2012  n. 16  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte