Sentenza 259/2013 (ECLI:IT:COST:2013:259)
Massima numero 37425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
04/11/2013; Decisione del
04/11/2013
Deposito del 07/11/2013; Pubblicazione in G. U. 13/11/2013
Titolo
Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi, oltreché per la concessione di finanziamenti pubblici, anche per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Necessità di espungere dal testo della disposizione impugnata le parole "e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali" - Illegittimità costituzionale parziale .
Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi, oltreché per la concessione di finanziamenti pubblici, anche per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Necessità di espungere dal testo della disposizione impugnata le parole "e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali" - Illegittimità costituzionale parziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali», in quanto l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione. Nel caso di specie, la norma censurata non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal guisa operando, si introduce per dette imprese un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un'alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali», in quanto l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione. Nel caso di specie, la norma censurata non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal guisa operando, si introduce per dette imprese un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un'alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
19/10/2012
n. 16
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte