Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali per l'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, il quale attribuisce alla Giunta regionale la potestà di adottare posizioni preferenziali per le imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata per l'affidamento di contratti di cottimo fiduciario. Invero, il carattere generico e ambiguo della formula adottata la rende poco coerente con l'art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, che, nel disciplinare la procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, chiarisce che questo avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario». In tal modo operando, la norma altera il libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
- Sulla riconducibilità delle procedure ad evidenza pubblica alla tutela della concorrenza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 28/2013, 339/2011, 186/2010, 283/2009 e 401/2007.