Sentenza 260/2013 (ECLI:IT:COST:2013:260)
Massima numero 37427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/11/2013;  Decisione del  04/11/2013
Deposito del 07/11/2013; Pubblicazione in G. U. 13/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali - Previsione che non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con la normativa statale di principio che pone il limite del 50 per cento - Asserita esorbitanza dai limiti statutari - Insussistenza - Evocazione di norma interposta non applicabile alla Regione autonoma - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, il quale - mirando a disciplinare il concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica - stabilisce che «Per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009». La disposizione regionale non contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - che fissa nel 50 per cento il limite della suddetta spesa, previsione estesa anche agli enti locali ai sensi dell'art. 4, comma 102, lett. b), della legge n. 183 del 2011 - poiché la suddetta norma interposta non è applicabile alla Regione. La legge n. 220 del 2010, infatti, assoggetta al principio dell'accordo, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le modalità di partecipazione della Regione a statuto speciale alle misure statali di coordinamento della finanza pubblica, metodo esteso anche alla finanza locale. Il suddetto accordo, anche con riferimento agli enti locali, è stato raggiunto l'11 novembre 2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione della norma censurata, la quale a propria volta è entrata in vigore posteriormente alla legge n. 220 del 2010. Da ciò consegue che dalla conclusione dell'accordo in questione e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce. L'art.. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, pertanto, non trova diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma, e non può, quindi, violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, essendo ad essa applicabile solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato.

- Sull'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, si veda la citata sentenza n. 173/2012.

- Sull'accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, sottoscritto l'11 novembre 2012, si veda la citata ordinanza n. 267/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  10/12/2010  n. 40  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

legge  30/07/2010  n. 122  art.