Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Questioni identiche ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), recante la disciplina transitoria in materia liquidazione di spese processuali da parte del giudice, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. Si tratta, infatti, di questioni testualmente uguali a quelle sollevate dal medesimo giudice a quo con altre numerose ordinanze, già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni uguali a quelle esaminate dall'ordinanza di cui alla massima sollevate dallo stesso remittente: ordinanze n. 115 e n. 213 del 2013.