Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Motivazione per relationem - Omessa descrizione dei fatti di causa - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), recante la disciplina transitoria in materia liquidazione di spese processuali da parte del giudice, nonché del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 117, 25, secondo comma, Cost., in relazione all'articolo 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Infatti - a prescindere dalla inadeguatezza della motivazione (sostanzialmente per relationem) sulla non manifesta infondatezza - la questione è comunque manifestamente inammissibile per carenza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, non solo non delibata ma neppure affermata, in assenza, per di più, di alcuna descrizione dei fatti di causa.