Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Cause il cui valore non eccede euro 516,46 e nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente - Previsione che le spese, competenze ed onorari non possono superare il valore della domanda - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, perché priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. - aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 - e 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), recante la disciplina della liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, nonché del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. , in quanto - posto che "nelle cause di valore non eccedente € 516,46, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda" - il combinato disposto di dette norme mortificherebbe il lavoro dell'avvocato, imponendo una liquidazione per spese e compensi irrisoria, se non addirittura pari a zero. Il giudice a quo si è limitato a far riferimento ad una ipotesi astratta, evocata - espressamente - «a mo' di esempio», ma, con riferimento al caso concreto, non ha spiegato quale sarebbe l'importo massimo liquidabile sulla base della denunciata normativa, quale l'importo ritenuto, invece, adeguato e quali siano le ragioni per le quali sarebbe più equo un tale diverso importo.