Spese processuali - Nuove tariffe forensi - Applicazione retroattiva anche ai processi in corso e all'attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore - Asserito mutamento dell'equilibrio contrattuale a suo tempo determinato - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata - per erroneità della premessa interpretativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 5 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3, 24, 36 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 5 trattato UE e all'art. 296 Trattato sul Funzionamento dell'UE e all'art. 6 Trattato UE e per esso ai principi dello Stato di diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza, in quanto dispongono «l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe professionali anche ai giudizi in corso. La questione è ammissibile anche con riferimento alla impugnativa del suddetto decreto ministeriale, poichè si tratta di norma secondaria strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria censurata. Tuttavia, è inesatto il presupposto da cui muovono i rimettenti, rappresentato dall'assunto secondo cui, al compimento di ogni singolo atto del professionista, sorgerebbe ipso facto il suo diritto al compenso in relazione alle tariffe a quel tempo vigenti. Invero, - come confermato anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale - quel compenso costituisce un corrispettivo unitario, «che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita». Quanto, poi, alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., va sottolineato come non sia sostenibile che una generale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell'accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali. Infine, i rimettenti, nell'adombrare la violazione dell'art. 3 Cost., rappresentano una ipotesi astratta che comunque si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui detta violazione manifestamente non sussiste.
- Sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme secondarie, solo si tratta si norme strettamente collegate alla disciplina dettata dalle norme primarie contestualmente censurate: sentenza n. 10 del 2011.