Ordinanza 262/2013 (ECLI:IT:COST:2013:262)
Massima numero 37432
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
04/11/2013; Decisione del
04/11/2013
Deposito del 07/11/2013; Pubblicazione in G. U. 13/11/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato per le opinioni espresse nei confronti di taluni magistrati - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 19 dicembre 2008 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. II civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare - Fase di ammissibilità del conflitto - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto e disposizioni conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato per le opinioni espresse nei confronti di taluni magistrati - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 19 dicembre 2008 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. II civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare - Fase di ammissibilità del conflitto - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto e disposizioni conseguenti.
Testo
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Milano in ordine alla deliberazione della Camera dei Deputati del 19 dicembre 2008 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento civile per risarcimento dei danni - rese dall'On. La Loggia sul conto dei magistrati Claudio Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione della ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione della Camera dei Deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Milano in ordine alla deliberazione della Camera dei Deputati del 19 dicembre 2008 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento civile per risarcimento dei danni - rese dall'On. La Loggia sul conto dei magistrati Claudio Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione della ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione della Camera dei Deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.
Atti oggetto del giudizio
19/12/2008
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37