Sentenza 263/2013 (ECLI:IT:COST:2013:263)
Massima numero 37433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  06/11/2013;  Decisione del  06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Province autonome - Ordinamento degli enti locali - Contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali - Previsione che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza - Norma di dettaglio che non lascia margini di apprezzamento al legislatore provinciale, in contrasto con lo speciale regime di concertazione riconosciuto alle autonomie speciali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Violazione delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto trentino, l'art. 69, comma 3-bis, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che al dichiarato fine di «semplificare l'organizzazione degli enti locali, [...] assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e [...] contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «prevedono [...] che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza». Infatti, la Corte ha stabilito il principio che «il comma 22 [dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214] non si applica alle Regioni speciali», né, evidentemente, alle Province autonome, dovendo gli enti ad autonomia differenziata concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica; donde l'evidenza della contraddizione con detto principio del contenuto della norma censurata. Ne deriva che in assenza delle forme di concertazione previste dallo statuto di autonomia locale, l'attività di adeguamento normativo, rimessa secondo i termini statutari agli organi legislativi regionali e provinciali, non può essere ridotta alla mera sostituzione della fonte normativa regionale o, in questo caso, provinciale, a quella statale, essendo in questa già dettagliatamente predeterminato il contenuto dell'intervento legislativo decentrato. Si deve, invece, prevedere, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia il legislatore, in questo caso, provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 220 del 2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 69  co. 3

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 4

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81  co. 2

Altri parametri e norme interposte