Sentenza 264/2013 (ECLI:IT:COST:2013:264)
Massima numero 37434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
06/11/2013; Decisione del
06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Trasporti - Norme della Regione Molise - Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti - Requisiti richiesti per l'iscrizione - Residenza in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno e sede legale dell'impresa nel territorio regionale - Irragionevole discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione - Violazione del principio comunitario di libertà di stabilimento - Violazione dell'obbligo di osservanza del diritto comunitario - Illegittimità costituzionale .
Trasporti - Norme della Regione Molise - Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti - Requisiti richiesti per l'iscrizione - Residenza in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno e sede legale dell'impresa nel territorio regionale - Irragionevole discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione - Violazione del principio comunitario di libertà di stabilimento - Violazione dell'obbligo di osservanza del diritto comunitario - Illegittimità costituzionale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), in quanto la previsione della necessità - al fine di ottenere l'iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l'esercizio della specifica attività - della residenza protratta per un anno nel territorio regionale, determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni. Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento, sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), in quanto la previsione della necessità - al fine di ottenere l'iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l'esercizio della specifica attività - della residenza protratta per un anno nel territorio regionale, determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni. Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento, sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
13/11/2012
n. 25
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 49