Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo - Competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione - Ritardata corresponsione - Previsione del cumulo degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria - Inosservanza del limite del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici, valevoli anche per le autonomie speciali - Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statutaria in materia di stato giuridico ed economico del personale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. q), dello statuto speciale di autonomia, l'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, che riconosce al personale dipendente dell'amministrazione regionale in servizio o a riposo il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione. Il legislatore siciliano non si è attenuto ai limiti statutariamente imposti alla propria competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale e derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. Infatti, nell'attribuire il suddetto diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, le censurate disposizioni, con un intervento precluso alla legge regionale, hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell'adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, ed hanno così travalicato il limite del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.
- Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore siciliano nella determinazione del trattamento economico da accordare ai dipendenti regionali, v. la citata sentenza n. 19/1989.
- Per l'affermazione che sono preclusi al legislatore regionale interventi tesi ad incidere sulle regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, v. la citata sentenza n. 82/1998.
- Sulla sottoposizione anche delle Regioni a statuto speciale alle regole che disciplinano i rapporti privatistici, quale corollario del precetto costituzionale di uguaglianza su cui si fonda il limite del diritto privato, v. la citata sentenza n. 189/2007.