Sentenza 266/2013 (ECLI:IT:COST:2013:266)
Massima numero 37436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
06/11/2013; Decisione del
06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Copertura di stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate "relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti" - Utilizzo di avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Omessa motivazione - Omessa individuazione della norma interposta - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Copertura di stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate "relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti" - Utilizzo di avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Omessa motivazione - Omessa individuazione della norma interposta - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015) - che prevedono la copertura di stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate «attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012» -, promosse dal Governo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate al parametro costituzionale evocato, né deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità delle stesse norme.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015) - che prevedono la copertura di stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate «attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012» -, promosse dal Governo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate al parametro costituzionale evocato, né deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità delle stesse norme.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
17/01/2013
n. 5
art. 6
co.
legge della Regione Molise
17/01/2013
n. 5
art. 11
co.
legge della Regione Molise
17/01/2013
n. 5
art. 12
co.
legge della Regione Molise
17/01/2013
n. 5
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte