Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso in assenza di accettazione da parte del resistente costituito - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Mancanza di interesse del resistente alla decisione (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della disposizione istitutiva di un fondo destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi). (Classif. 111012).
In presenza di una rinuncia non accettata dal resistente costituito è dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora non risulti un suo interesse alla decisione. (Precedenti: S. 229/2021 – mass. 44394; S. 221/2021 – mass. 44347; S. 187/2021 – mass. 44196; S. 118/2021 – mass. 43891).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. – dell’art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., che istituisce un fondo destinato all’erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, volta a non pregiudicare le aspettative delle imprese armatoriali campane destinatarie del contributo e le finalità sottese all’intervento, e non è pervenuta l’accettazione della controparte costituita).