Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 della stessa legge regionale - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012 - Mancata preventiva verifica della effettiva e reale disponibilità delle risorse, che si ottiene solo in sede di approvazione del rendiconto - Violazione del principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 6 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 della parte spesa, alla quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa (inerente cioè alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge di bilancio) attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012. Infatti, l'avanzo di amministrazione presunto costituisce entità giuridicamente ed economicamente inesistente, in quanto tale inidonea ad assicurare copertura di spese. Peraltro, nel caso di specie la presunzione di avanzo utilizzata dal legislatore regionale non è neppure supportata dai caratteri della precisione, della concordanza e della prudenza poiché le risultanze dell'ultimo conto consuntivo, approvato dalla Regione Molise con la legge 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), conducono a modalità di apprezzamento di opposto contenuto, dato che l'art. 7 di detta legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per ciò che concerne l'irregolare contabilizzazione di residui attivi; sicché per effetto della richiamata declaratoria, il risultato di amministrazione di quell'esercizio, originariamente quantificato in un avanzo di amministrazione (art. 4 della medesima legge regionale n. 23 del 2012), deve intendersi di segno negativo in conseguenza della cancellazione di tali residui dalle componenti attive del saldo finale.
- Sull'inidoneità dell'avanzo di amministrazione quale fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri finanziari, v. citate sentenze n. 250 del 2013 e n. 318 e n. 70 del 2012.
- Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge di bilancio della Regione Molise n. 23 del 2012, v. citata sentenza n. 138 del 2013.
- Circa l'impiego, a copertura finanziaria di oneri, di risorse provenienti da esercizi prevedente, v. citate sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012.
- Sul principio dell'unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013.
- Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio quale «precetto dinamico della gestione finanziaria», v. citate sentenze n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.