Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate "relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti" - Imputazione alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, finanziato attraverso l'avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012 - Mancata preventiva verifica della effettiva e reale disponibilità delle risorse, che si ottiene solo in sede di approvazione del rendiconto - Violazione del principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., gli artt. 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (che prevedono stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate "relative al fondo di riserva per spese obbligatorie, al fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti", imputandoli alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, finanziato attraverso l'avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012), nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, poiché, a tal fine, utilizzano una risorsa aleatoria sotto il profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico. I fondi di riserva per le spese obbligatorie e per quelle impreviste, di cui agli artt. 11 e 12 della medesima legge regionale, sono due poste di spesa di natura necessaria, così configurate dalla stessa normativa quadro di contabilità regionale (art. 13 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), e finalizzate ad assicurare l'equilibrio del bilancio in una prospettiva dinamica, costituendo un accantonamento di risorse destinate rispettivamente a fronteggiare, nel corso dell'esercizio di competenza, eventuali eccedenze di spese obbligatorie rispetto alla previsione annuale oppure nuove o maggiori spese necessarie, ma imprevedibili al momento dell'approvazione del bilancio. Anche il fondo di cui al successivo art. 13 appartiene alla categoria delle spese obbligatorie, essendo destinato all'adempimento di obbligazioni «scadute o in scadenza nell'esercizio di competenza»; ne consegue che l'allocazione nella parte spesa di bilancio delle tre poste contestate costituisce un obbligo indefettibile per la Regione Molise e deve avvenire secondo i canoni della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti discendenti dall'art. 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di copertura consentite dall'ordinamento. Nel caso di specie, al contrario, esse non sono conformi né ai parametri costituzionali di imputazione della spesa, né al principio dell'unità di bilancio, desumibile dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica». Sotto il primo profilo, infatti, la risorsa impiegata per la copertura è «giuridicamente inesistente»; sotto il secondo, vincola indebitamente a spese della competenza una posta proveniente da esercizio precedente: le descritte violazioni dei principi della copertura e dell'unità concorrono a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Il descritto schema elusivo del parametro costituzionale consente di dedicare risorse effettivamente disponibili a spese discrezionali ancora da assumere e comunque non pervenute alla fase del perfezionamento, anziché impiegarle in via prioritaria per la copertura di spese obbligatorie.
- In relazione a fattispecie similare, v. citata sentenza n. 250 del 2013.
- Sul principio dell'unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013.
- In senso analogo, sull'utilizzo a copertura di un onere finanziario di risorse aleatorie sotto il profilo economico ed inesistenti sotto quello giuridico v. citate sentenze n. 318 e n. 70 del 2012.