Sentenza 266/2013 (ECLI:IT:COST:2013:266)
Massima numero 37440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
06/11/2013; Decisione del
06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Contabilizzazione nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti - Inscindibile connessione con le norme già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Contabilizzazione nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti - Inscindibile connessione con le norme già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti, stante la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime: detta disposizione, infatti, consente l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.
E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti, stante la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime: detta disposizione, infatti, consente l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
17/01/2013
n. 5
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27