Sentenza 266/2013 (ECLI:IT:COST:2013:266)
Massima numero 37441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/11/2013;  Decisione del  06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37436  37437  37438  37439  37440


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Applicazione al bilancio di previsione 2013 dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 - Inscindibile connessione con le norme già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 8 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, stante la «evidente correlazione» con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  17/01/2013  n. 5  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27