Volontariato - Possibilità per il Ministero dell'interno di richiamare il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco per "qualsivoglia" necessità dell'amministrazione - Asserito contrasto con la normativa comunitaria volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Inesistenza di un rapporto di lavoro tra i volontari e la pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Secondo il rimettente, la disposizione censurata consentirebbe al Ministero dell'Interno di richiamare il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco per «qualsivoglia» necessità dell'Amministrazione, escludendo inoltre tali eventuali richiami dall'applicazione del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e ciò in contrasto con la detta clausola, prevista «per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste, invece, in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi. nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perché questo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2); nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio.
- Sulla (manifesta) infondatezza della questione di legittimità costituzionale per erroneità del presupposto interpretativo da cui muovono le censure prospettate ex multis: sentenze n. 236 e n. 229 del 2013.