Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo - Previsione che il Commissario ad acta dia esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione - Asserita violazione del principio di uguaglianza, dei diritti di azione e difesa in giudizio, del principio di tutela giurisdizionale, della competenza regionale in materia di organizzazione sanitaria e di tutela della salute, dei principi costituzionali sui poteri sostitutivi del Governo, dei principi costituzionali sulla formazione degli atti legislativi, del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di plausibile motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, lett. c), primo periodo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, commi primo e terzo, e 120 Cost. ed in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto prevede che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Premesso che nel giudizio di ottemperanza è rilevante la questione relativa ad una norma incidente sul diritto riconosciuto da una sentenza assistita dalla forza del giudicato e non più suscettibile di riesame nel merito, la disposizione censurata è contenuta in un atto normativo promulgato successivamente alla sentenza oggetto del giudizio principale, la quale è stata appellata e costituisce tuttora oggetto di esame da parte del giudice del gravame. La pendenza del processo di impugnazione, benché non preclusiva della proponibilità del giudizio di ottemperanza, riveste, nondimeno, peculiare rilievo poiché la questione, nei termini in cui è stata sollevata, rinviene il suo indefettibile presupposto logico-giuridico nella definitività dell'accertamento dell'illegittimità degli atti del Commissario, nella specie ancora controversa. Il rimettente, inoltre, nel riferire che il giudice del gravame ha dichiarato improcedibili le domande cautelari di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in base alla normativa sopravvenuta che ha trasfuso gli impugnati atti amministrativi in una fonte di rango legislativo, si dimostra consapevole dell'esigenza, in caso di accoglimento della questione, di recuperare l'interesse delle parti a chiedere nuovamente la tutela cautelare, ma omette di esplicitare modi e tempi di tale recupero. Sussistono, altresì, sopravvenienze normative (artt. 15, comma 13, lett. c, del d.l. n. 95 del 2012 e 1 del d.l. n. 158 del 2012) per le quali si pone il problema della delibazione dell'eventuale incidenza sulla situazione giuridica azionata e della spettanza della stessa al giudice dell'impugnazione o a quello dell'ottemperanza. Pertanto, alla luce dell'oggetto del giudizio di ottemperanza e della peculiarità della fattispecie, tenuto conto della pendenza del processo di appello e del contenuto dell'ordinanza resa sulle domande cautelari, la mancata considerazione di tutti i richiamati profili si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
- Per la declaratoria di manifesta inammissibilità, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, di un'identica questione sollevata dallo stesso rimettente, v. la citata ordinanza n. 173/2013.
- Per l'affermazione che è rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta nel giudizio di ottemperanza in riferimento ad una norma incidente sul diritto riconosciuto da una sentenza che, quando essa è sollevata, è assistita dalla forza del giudicato e non è più suscettibile di riesame nel merito, v. le citate sentenze nn. 280/2012, 273/2012 e 267/2007.