Ordinanza 270/2013 (ECLI:IT:COST:2013:270)
Massima numero 37445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
06/11/2013; Decisione del
06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Assistenza - Norme della Regione Umbria - Edilizia residenziale sociale - Requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga le norme impugnate - Rinuncia al ricorso in mancanza di controparte costituita - Estinzione del processo.
Assistenza - Norme della Regione Umbria - Edilizia residenziale sociale - Requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga le norme impugnate - Rinuncia al ricorso in mancanza di controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, prevedono, tra i requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione, la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero la residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda, e stabiliscono che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, occorre avere la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta modifica delle norme impugnate ad opera della legge regionale n. 12 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, prevedono, tra i requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione, la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero la residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda, e stabiliscono che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, occorre avere la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta modifica delle norme impugnate ad opera della legge regionale n. 12 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
05/10/2012
n. 15
art. 24
co.
legge della Regione Umbria
05/10/2012
n. 15
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 25/07/1998
n. 286
art. 9
co. 12 lett. c)
decreto legislativo 25/07/1998
n. 286
art. 40
co. 6
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 21 n. 1
direttiva CE 29/04/2004
n. 38
art. 24
decreto legislativo 06/02/2007
n. 30
art.
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23