Ordinanza 271/2013 (ECLI:IT:COST:2013:271)
Massima numero 37446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  06/11/2013;  Decisione del  06/11/2013
Deposito del 13/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Farmacia - Norme della Regione Liguria - Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in mancanza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 6 novembre 2012, n. 35, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi secondo, lett. e), e terzo, Cost., in quanto, nel definire le fasce orarie obbligatorie per lo svolgimento del servizio farmaceutico, prevede che le farmacie, nel caso in cui intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21.00, sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta abrogazione della censurata disposizione ad opera della legge regionale n. 10 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/11/2012  n. 35  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23