Sentenza 272/2013 (ECLI:IT:COST:2013:272)
Massima numero 37447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
06/11/2013; Decisione del
06/11/2013
Deposito del 14/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Abrogazione dell'art. 20 della legge regionale n. 17 del 1985, e dell'art. 4, commi sesto, settimo ed ottavo, della legge regionale n. 7 del 1973 - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Abrogazione dell'art. 20 della legge regionale n. 17 del 1985, e dell'art. 4, commi sesto, settimo ed ottavo, della legge regionale n. 7 del 1973 - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 - che dispone l'abrogazione di alcune norme contenute in due leggi regionali -, impugnato con ricorso del Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dato che la motivazione addotta a sostegno dell'impugnazione non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale.
- In tema di motivazione del ricorso in via principale, v. citate sentenze n. 41 del 2013, n. 114 del 2011, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 nonché ordinanza n. 123 del 2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
07/08/2012
n. 18
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 24