Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Approvazione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali - Attribuzione in via definitiva alla Giunta comunale - Ius superveniens che introduce la previsione che "i comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali" - Ricorso del Governo - Censura tardiva - Inammissibilità della questione
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012), impugnato con ricorso del Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La censura rivolta nei confronti della disposizione impugnata, nella parte in cui escluderebbe dall'obbligo di trasmissione alla Regione, cui sono tenuti i Comuni, dei piani attuativi non conformi, viene mossa in relazione all'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, non validamente impugnato con un primo ricorso già deciso dalla Corte, la cui motivazione concerne esclusivamente la disciplina dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente; sicché la censura mossa in relazione agli asseriti effetti dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2012, circa la predetta sottrazione all'obbligo generale di trasmissione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali vigenti, risulta tardiva in quanto rivolta nei confronti della norma sopravvenuta - oggetto di un secondo ricorso - che si limita ad intervenire sui piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, per i quali il suddetto ius superveniens ha già assicurato il compiuto adeguamento della disciplina regionale al principio fondamentale costituito dall'invocata norma interposta.