Sentenza 272/2013 (ECLI:IT:COST:2013:272)
Massima numero 37449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  06/11/2013;  Decisione del  06/11/2013
Deposito del 14/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37447  37448


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Approvazione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali - Attribuzione in via definitiva alla Giunta comunale - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, che, nel quadro della semplificazione delle procedure urbanistiche, esclude l'approvazione regionale per la formazione dei piani urbanistici attuativi, e configura l'obbligo del Comune di invio del piano alla Regione per eventuali osservazioni, che successivamente l'ente locale è tenuto a prendere in considerazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Necessità di introdurre la previsione i Comuni trasmettano alla Regione copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. Premesso che l'ambito materiale su cui incide la norma impugnata è ascrivibile al «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, la disposizione impugnata, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con la norma interposta di cui all'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985; donde la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.

- Sulla materia concorrente del «governo del territorio», cfr. citate sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003.

- Sui rapporti tra normativa di principio e di dettaglio, v. citate sentenze n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e 200 del 2009, n. 430 del 2007, n. 336 e n. 50 del 2005.

- Sull'art. 24 della legge n. 47 del 1985 quale norma interposta, cfr. sent. n. 343 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  07/08/2012  n. 18  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  28/02/1985  n. 47  art. 24