Finanza regionale - Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale, già istituito dall'art. 21, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametri non competenziali, la cui asserita violazione non comporta una lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite - Inammissibilità delle questioni - Assorbimento dell'istanza di sospensione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione e trasferimento alle Regioni ordinarie delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale ed impugnato dalla Regione Veneto, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono invocare altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
- In senso analogo, sulla evocazione nel giudizio in via di azione da parte regionale di parametri diversi da quelli relativi al riparto delle rispettive competenze, v. citate sentenze n. 300 e n. 151 del 2012; n. 341/2009, n. 246/2009e n. 99 del 2009; n. 286 del 2004.