Sentenza 273/2013 (ECLI:IT:COST:2013:273)
Massima numero 37452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  06/11/2013;  Decisione del  06/11/2013
Deposito del 14/11/2013; Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37450  37451  37453  37454  37455


Titolo
Finanza regionale - Trasporto pubblico locale - Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale - Asserita violazione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 e del decreto legislativo n. 68 del 2011 e conseguente impossibilità di applicare gli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dalla Costituzione - Imperiose necessità sociali, indotte anche dalla grave crisi economica nazionale e internazionale - Non fondatezza delle questioni - Assorbimento dell'istanza di sospensione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 16-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Infatti, nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato è ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa, pur se limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa.

- Sui criteri per individuare la materia alla quale ricondurre la disciplina oggetto di ricorsi in via di azione relativi al riparto delle rispettive competenze, v. citate sentenze n. 10 del 2010 e n. 322 del 2009.

- Sulla potestà legislativa regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale, v. citate sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006, n. 222 del 2005.

- In tema di fondi statali vincolati totalmente o parzialmente riconducibili al «trasporto pubblico locale», v. citata sentenza n. 222 del 2005.

- Sulla legittimità di interventi dello Stato analoghi nella perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, v. citate sentenze n. 232 del 2011 e n. 121 del 2010.

- In riferimento a norme istitutive di fondi analoghi, v. citate sentenze n. 451 del 2006; n. 107 del 2005; n. 423, n. 320, n. 49 e n. 16 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 301

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte