Finanza regionale - Trasporto pubblico locale - Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina - Mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto governativo di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Assorbimento dell'istanza di sospensione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto non prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Ancorché il legislatore utilizzi il termine «compartecipazione», nella richiamata disciplina del fondo prevista dall'impugnato comma 1, non si riscontra una compartecipazione delle Regioni al gettito di tributi erariali riferibile ai territori regionali ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., quanto piuttosto una "compartecipazione" al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina da parte del fondo istituito nel bilancio dello Stato; consegue che l'impugnato comma 1 non è lesivo del principio di leale collaborazione, posta l'evidente sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo nei termini suddetti, che non incide su alcuna competenza della Regione e rende pertanto inapplicabile, nella specie, l'invocato principio di leale collaborazione.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 297 del 2012.