Finanza regionale - Trasporto pubblico locale - Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario - Previsione che con decreto ministeriale, da emanare sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, siano ripartite le risorse del fondo istituito, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi adottato da ciascuna Regione - Mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Mera applicazione ed esecuzione di criteri già stabiliti previa intesa - Non fondatezza della questione - Assorbimento dell'istanza di sospensione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, siano ripartite le risorse del fondo istituito, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi adottato da ciascuna Regione ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Infatti, la disposizione impugnata si configura in termini meramente applicativi dei puntuali criteri concordati, previa intesa in sede di Conferenza, secondo il procedimento disciplinato dal precedente comma 3, informato al rispetto del principio di leale collaborazione, considerato che individua nell'intesa il presupposto necessario ai fini del pieno coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri da adottare per l'attribuzione delle risorse: interpretata in questi termini, la norma impugnata sfugge alle censure della Regione ricorrente, in quanto è finalizzata a garantire l'effettiva erogazione delle risorse in maniera meramente applicativa ed esecutiva di criteri già stabiliti previa intesa, rendendo, nella specie, già soddisfatto l'invocato principio di leale collaborazione.
- In senso conforme, v. citata sentenza n. 297 del 2012.
- Circa norme statali disciplinanti criteri e modalità di riparto o di riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti territoriali, che, rinviando a fonti secondarie di attuazione, non prevedevano "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza unificata, v. citate sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005.