Finanza regionale - Trasporto pubblico locale - Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario - Previsione che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale con cui vanno ripartite le risorse del fondo, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo, e che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito delle verifiche circa il grado di efficientamento del servizio - Mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Procedimento di mera anticipazione di risorse, tale da postulare il coinvolgimento della Conferenza ai fini della realizzazione della leale cooperazione, ma non già da richiedere l'intesa - Non fondatezza della questione - Assorbimento dell'istanza di sospensione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, con cui vanno ripartite le risorse del fondo ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo, e che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito delle verifiche circa il grado di efficientamento del servizio in base ai parametri indicati al comma 3. La disposizione denunciata disciplina, infatti, un procedimento di mera anticipazione di risorse, tale da postulare il coinvolgimento della Conferenza ai fini della realizzazione della leale cooperazione, ma non già da richiedere l'intesa: interpretata in questi termini, la disposizione del comma 6 sfugge alle censure della Regione ricorrente. L'istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate, formulata dalla ricorrente, rimane assorbita dalla decisione di inammissibilità e di non fondatezza nel merito delle censure proposte.
- In tema di istanza di sospensione, v. citate sentenze n. 299 del 2012, n. 263, n. 190 e n. 189 del 2011.