Opere pubbliche - Completamento del tratto Valdastico dell'autostrada A31 interessante la Provincia di Trento - Intesa generale quadro prevista dall'art. 161, comma 1, del codice dell'ambiente - Obbligo di raggiungimento entro sessanta giorni - Predeterminazione di un termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 16, comma 10-bis, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale stabilisce che: «Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Tale disposizione, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
- Circa la necessità di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31, oggetto della norma impugnata nel giudizio, v. citate sentenze n. 122 del 2013 e n. 62 del 2011.