Sentenza 274/2013 (ECLI:IT:COST:2013:274)
Massima numero 37457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2013;  Decisione del  18/11/2013
Deposito del 20/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37456  37458


Titolo
Inquinamento - Normativa di cui al Capo IV- bis del decreto-legge impugnato, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore - Temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale - Immediata applicabilità della normativa anche alle Province autonome, in violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale - Necessità di dichiarare che le disposizioni di cui al Capo IV- bis dell'impugnato decreto-legge non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel tempo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principii in esso contenuti - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo,per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17-ter, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 162 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 17  co. 5

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  quater

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 235  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 235  art. 15  

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 19  

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 20  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1