Sentenza 274/2013 (ECLI:IT:COST:2013:274)
Massima numero 37457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
18/11/2013; Decisione del
18/11/2013
Deposito del 20/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Titolo
Inquinamento - Normativa di cui al Capo IV- bis del decreto-legge impugnato, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore - Temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale - Immediata applicabilità della normativa anche alle Province autonome, in violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale - Necessità di dichiarare che le disposizioni di cui al Capo IV- bis dell'impugnato decreto-legge non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel tempo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principii in esso contenuti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Inquinamento - Normativa di cui al Capo IV- bis del decreto-legge impugnato, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore - Temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale - Immediata applicabilità della normativa anche alle Province autonome, in violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale - Necessità di dichiarare che le disposizioni di cui al Capo IV- bis dell'impugnato decreto-legge non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel tempo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principii in esso contenuti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo,per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17-ter, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia.
E' costituzionalmente illegittimo,per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17-ter, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 162 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 17
co. 5
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 235
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 235
art. 15
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 19
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 20
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
legge 21/12/2001
n. 443
art. 1