Sentenza 275/2013 (ECLI:IT:COST:2013:275)
Massima numero 37459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  18/11/2013;  Decisione del  18/11/2013
Deposito del 20/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Gioco e scommesse - Concessioni per la raccolta di scommesse ippiche - Crediti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) - Esistenza di contenzioso giurisdizionale sul pagamento dei cosiddetti minimi garantiti - Sopravvenuta normativa che prevede la definizione, anche in via transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi, nonché una riduzione equitativa non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari per gli anni dal 2006 al 2011 - Incongruenza del tetto del 5 per cento rispetto all'obiettivo prefissato dal legislatore di riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità - Violazione dei limiti della ragionevolezza e non arbitrarietà tracciati dalla giurisprudenza costituzionale alla categoria delle leggi provvedimento - Illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "non superiore al 5 per cento" - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 10, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento». La disposizione in esame, che prevede un tetto alla riduzione delle somme ancora dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche e la definizione, anche in via transattiva, di tutti i rapporti controversi, è ascrivibile alla categoria delle leggi-provvedimento in considerazione sia della sua ratio (che è quella di superare in via legislativa l'inerzia dell'amministrazione nella individuazione delle modalità di salvaguardia), sia della platea dei destinatari (che restano circoscritti ai soli concessionari "storici" che, al momento della sua entrata in vigore, avessero rapporti controversi con l'amministrazione). Tale disciplina, pur coerente in via generale con la finalità, di per sé non incongrua, di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, riconducendo ad equità i rapporti economici con i concessionari, non rispetta i limiti della ragionevolezza e non arbitrarietà, posti dalla giurisprudenza costituzionale all'adozione di leggi-provvedimento, quanto al previsto sbarramento del cinque per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari. Esiste infatti una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell'attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all'evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l'applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio. Né dalla disposizione in esame (e anche dagli atti parlamentari) emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l'obiettivo prefissato dallo stesso legislatore (restano assorbite le ulteriori censure).

- Riguardo alla categoria delle leggi-provvedimento: sui caratteri che connotano tale tipologia di leggi, v. le citate sentenze nn. 154/2013, 20/2012, 270/2010, 429/2009, 137/2009, 94/2009, 241/2008, 267/2007, 2/1997; sulla loro ammissibilità, v. le citate sentenze nn. 85/2013 e 143/1989; sul necessario rispetto, tra gli altri, del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà e sullo scrutinio stretto di costituzionalità cui sono soggette, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 85/2013, 143/1989, 346/1991, 429/1995 e nn. 85/2013, 20/2012, 137/2009, 241/2008, 267/2007, 2/1997; sulla necessaria indicazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale, dei criteri posti a base della scelta legislativa e delle relative modalità di attuazione, o anche solo della loro desumibilità in base agli ordinari criteri ermeneutici, v. le citate sentenze nn. 85/2013, 270/2010, 137/2009, 267/2007 e 492/1995.

- Nel senso che la definizione quantitativa dell'assetto patrimoniale dei rapporti concessori è normalmente affidata all'autorità amministrativa, v. le citate sentenze nn. 94/2009 e 241/2008.

- Sul principio del giusto processo e sul diritto alla tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 160/2013, 137/2009, 94/2009, 267/2007 e 397/1994.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 10  co. 5

legge  26/04/2012  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 103  co. 1

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6