Sentenza 276/2013 (ECLI:IT:COST:2013:276)
Massima numero 37460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/11/2013;  Decisione del  18/11/2013
Deposito del 20/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Militari - Codice dell'ordinamento militare - Militare condannato con sentenza definitiva non condizionalmente sospesa, per reato non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici - Perdita del grado senza giudizio disciplinare - Asserita reintroduzione di un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale - Insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97, Cost., dell'art. 866, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, a seguito di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma 1, nn. 2) e 6), c.p. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuni elementi essenziali per effettuare la comparazione tra la disposizione impugnata e il principio generale applicabile al pubblico impiego (ricavabile dall'art. 9 della l. n. 19 del 1990), richiamato come tertium comparationis, non essendo state indicate, tra l'altro, le ragioni per cui tale principio generale sarebbe di per sé applicabile agli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Il giudice a quo, inoltre, ha solo genericamente richiamato l'orientamento sfavorevole della Corte costituzionale a quelle disposizioni che comportano l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego a seguito di condanna penale, senza tener conto della recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, caratterizzata da una maggiore severità. Privo di motivazione, infine, è il richiamo ai parametri di cui agli artt. 4 e 35, Cost.

- Sulla preclusione dello scrutinio a causa dell'insufficiente motivazione di taluni profili della censura e dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che compromettono l'iter logico argomentativo, v. le citate ordinanze nn. 174/2012 e 50/2011 e la citata sentenza n. 356/2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 866  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte