Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Estensione a figure professionali reclutate mediante selezioni precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007 - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno, n. 13, che ha integrato l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, aggiungendo alle procedure selettive ivi contemplate e finalizzate agli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale, n. 2 del 2007, in attuazione del "Piano regionale sul precariato" ivi previsto, «le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Se infatti il citato art. 36, comma 2, con alcune esclusioni, disponeva la stabilizzazione del personale con trenta mesi di lavoro precario all'attivo, sempreché fosse stato assunto con procedure selettive concorsuali pubbliche, l'impugnato art. 2 integra le categorie di personale destinatarie d'inquadramento a domanda con ulteriori figure professionali e le identifica con quelle reclutate mediante selezioni (analoghe a quelle specifiche già introdotte dall'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2012 nella sua formulazione originaria) precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007. In tal modo, la disposizione censurata, disponendo la stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010.
- Sulla inidoneità del requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere, v. citate sentenze n. 127 del 2011, n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009.