Sentenza 277/2013 (ECLI:IT:COST:2013:277)
Massima numero 37462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/11/2013;  Decisione del  18/11/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37461  37463  37464  37465  37466  37467  37468


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, che ha ulteriormente modificato il precedente testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012 riguardo al termine ultimo del periodo di lavoro temporaneo utile per l'assunzione in pianta stabile di personale precedentemente selezionato mediante procedure non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica. La disposizione de qua viola altresì il principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica che si evince dalla normativa statale in tema di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Infatti, la citata normativa statale ammetteva alla stabilizzazione soltanto personale non dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (in servizio in quel momento o alla luce del lavoro svolto nell'ambito del quinquennio precedente), ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009. Per converso, la stabilizzazione del personale regionale in esame, ricomprendendo lavoratori che abbiano svolto il periodo utile di lavoro precario sino al 30 giugno 2011, sfora il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in spregio all'art. 117, terzo comma, Cost.

- Sulla qualificazione delle norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/09/2012  n. 17  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 558