Sentenza 277/2013 (ECLI:IT:COST:2013:277)
Massima numero 37463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/11/2013; Decisione del
18/11/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 il quale, nel modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18 agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007. Difatti, la norma in esame, di stabilizzazione del personale regionale, interessa tutti i lavoratori i quali abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011; in tal modo, però, essa supera il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e si pone in non sanabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 il quale, nel modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18 agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007. Difatti, la norma in esame, di stabilizzazione del personale regionale, interessa tutti i lavoratori i quali abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011; in tal modo, però, essa supera il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e si pone in non sanabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
13/09/2012
n. 17
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 558