Sentenza 277/2013 (ECLI:IT:COST:2013:277)
Massima numero 37464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/11/2013;  Decisione del  18/11/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37461  37462  37463  37465  37466  37467  37468


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda dei lavoratori precari presso l'amministrazione regionale - Parificazione delle attività lavorative e dei periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni - Attività non omogenee - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». Infatti, con la norma impugnata il legislatore regionale ha parificato ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, svolti secondo quanto da esso previsto in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l'amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31, del 1998, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni. Gli uni e gli altri, però, non sono omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l'amministrazione regionale: i periodi di lavoro in tirocinio, perché non sono equivalenti a quelli di lavoro reso, ancorché in posizione precaria, a beneficio della suddetta amministrazione, presentando una significativa componente formativa che è nell'esclusivo interesse del lavoratore tirocinante; i periodi di lavoro presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, perché non vi è alcuna garanzia che siano utilmente spendibili nel preconizzato svolgimento in pianta stabile di funzioni di competenza regionale. In entrambi i casi si tratta dunque di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l'amministrazione regionale sarda, la cui equiparazione risulta lesiva dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'attività regionale desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/09/2012  n. 17  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte