Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Contratti di lavoro a tempo determinato presso CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale, non rinnovati dalle soppresse province sarde - Prolungamento dei termini di durata mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, che sancisce il prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, in quanto non rinnovati dalle soppresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale. Avendo la sentenza n. 212 del 2012 ravvisato l'illegittimità della norma che aveva rimesso alle Province la stipulazione di rinnovi contrattuali (cioè il menzionato art. 6, comma 8), con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli sottoscritti nelle more, altrettanto deve dirsi della norma in esame, che ribadisce un ulteriore prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie; e ciò, in violazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 173 del 2012.