Sentenza 277/2013 (ECLI:IT:COST:2013:277)
Massima numero 37466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/11/2013; Decisione del
18/11/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali - Prolungamento dei termini di durata del contratto mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali - Prolungamento dei termini di durata del contratto mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ha esteso agli operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, e per gli stessi vizi denunciati a suo carico, la disposizione in oggetto viola l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ha esteso agli operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, e per gli stessi vizi denunciati a suo carico, la disposizione in oggetto viola l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
13/09/2012
n. 17
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.