Sentenza 277/2013 (ECLI:IT:COST:2013:277)
Massima numero 37467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/11/2013; Decisione del
18/11/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 (recante, tra l'altro, finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale) che ha introdotto il nuovo disposto dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, già caducato per effetto della sentenza n. 212 del 2012. Milita, infatti, a favore della sussistenza del vizio denunciato anche a carico della nuova disposizione, il dato decisivo che la spesa da essa stanziata è la stessa della norma previgente caducata e che essa incide anche stavolta sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione. Sicché, anche a prescindere dall'esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata non esclude e, dunque, consente che la spesa ivi autorizzata possa essere tuttora utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, ma una volta di più senza richiamare il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. In tale prospettiva, la possibilità che ne deriva alla Regione, di procedere ad assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio, determina una patente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 (recante, tra l'altro, finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale) che ha introdotto il nuovo disposto dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, già caducato per effetto della sentenza n. 212 del 2012. Milita, infatti, a favore della sussistenza del vizio denunciato anche a carico della nuova disposizione, il dato decisivo che la spesa da essa stanziata è la stessa della norma previgente caducata e che essa incide anche stavolta sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione. Sicché, anche a prescindere dall'esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata non esclude e, dunque, consente che la spesa ivi autorizzata possa essere tuttora utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, ma una volta di più senza richiamare il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. In tale prospettiva, la possibilità che ne deriva alla Regione, di procedere ad assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio, determina una patente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
13/09/2012
n. 17
art. 1
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 6
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.