Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Insussistenza - Prevista invarianza del numero e del costo dei contratti - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. - dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, il quale si limita ad ampliare ai contratti di lavoro autonomo le tipologie degli incarichi per prestazioni d'opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare, per oggetti determinati e durata non superiore a quella della legislatura, senza con ciò incrementarne il numero e il costo. Così intesa, non si tratta di una norma di spesa, ma di organizzazione, ergo rientrante nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale. In tale prospettiva, oltre tutto, la norma in oggetto si presta ad un'interpretazione rigorosamente aderente ai vincoli posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e dall'art. 81, quarto comma, Cost.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 7 del 2011.