Sentenza 278/2013 (ECLI:IT:COST:2013:278)
Massima numero 37469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  18/11/2013;  Decisione del  18/11/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Filiazione - Persona adottata - Madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata - Accesso alle informazioni sulle origini - Esclusione - Mancata previsione che il giudice, previo interpello della madre volto a verificare la persistenza della volontà di non essere nominata, possa autorizzare l'adottato all'accesso - Disciplina eccessivamente rigida per l'irreversibilità del segreto - Violazione del diritto all'identità - Irragionevole disparità di trattamento tra figli naturali - Illegittimità costituzionale in parte qua - Rinvio al legislatore per la determinazione delle modalità procedimentali - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Va riaffermato il nucleo fondante della scelta adottata nella sentenza n. 425 del 2005, volto a preservare i valori di primario risalto, quali la salvaguardia della vita e della salute, essendo questi, in definitiva, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. Ma, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. In questa situazione, Tuttavia, la disciplina all'esame è censurabile per la sua eccessiva rigidità. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto, la quale, per quel che si è detto, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e deve conseguentemente essere rimossa. Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

- Per la dichiarazione di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa alle medesime norme esaminate nella sentenza di cui alla massima, censurate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.: sentenza n. 425 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 28  co. 7

decreto legislativo  30/06/2003  n. 196  art. 177  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8